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Statuto

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STATUTO

 A.S.D.    A.N.B.“ FIAMME CREMISI”

 

TITOLO I

GENERALITA’

 

art. 1 - Costituzione e sede

         E’ costituita la Federazione Sportiva denominata  A.S.D. A.N.B.  “FIAMME CREMISI”. Associazione di iscritti che praticano discipline sportive ad indirizzo amatoriale,  con sede in  Via Stazione, 42 – 33178 San Vito al Tagliamento (PN).

Essa è retta dal presente Statuto, dalle vigenti norme di legge in materia ed è riconosciuta dalle Federazioni Sportive Nazionali che fanno capo al   CONI ed al C.S.I., attraverso l’iscrizione a tali federazioni dei Soci, Gruppi Sportivi, Squadre e/o Polisportive che  compongono la federazione. I soci che hanno aderito al sodalizio sono i soci fondatori della Polisportiva Onda Cremisi (1989 – 2001) con sede a San Vito al Tagliamento (PN),  del G.S. Trofeo Regina (1982 – 2001) con sede a Legnano (MI), i ciclisti della “La Marmora” di Torino,  il trekking e altro di Firenze e del Chianti, del Gruppo Sportivo bersaglieri Fernando Feliciani (1995 – 2001)  con sede a Bresso (MI), del Tiro di Legnano e Roma, dei podisti di Trapani e dalla realtà sportiva di arti marziali pugliese di Bisceglie (BA), e altre che si riconosceranno a far data dalla registrazione del presente Statuto e si  iscriveranno alle federazioni sportive con la denominazione di “A.S.D. Fiamme Cremisi” seguito dalla denominazione “sezione di …”: la disciplina (se gli iscritti non sono prevalentemente bersaglieri in congedo ma simpatizzanti), ovvero la città o la provincia della sezione bersaglieri di riferimento.

 

art. 2 - Carattere delle <<Fiamme Cremisi>>

Le <<Fiamme Cremisi>> sono una Federazione Sportiva apartitica che non ha scopo di lucro. Si ispira allo Statuto Nazionale Bersaglieri, approvato con Decreto Ministeriale  del 3 luglio 1991, registrato alla Corte dei Conti l’11 novembre 1991 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 298 del 20 dicembre 1991, con particolare riferimento al  Titolo I art.1 p.to 6.

         L’associazione è caratterizzata da una  fisionomia federativa,  in quanto nasce come sommatoria delle realtà sportive esistenti nelle associazioni d’Arma che operano sull’intero territorio nazionale o all’estero che desiderano affiliarsi, ovvero realtà presenti nei reparti in armi, e pattuglie ciclisti o fanfare, o della pubblica collettività  che volessero aderire in quanto si esprimono attraverso attività promozionali che fanno del dinamismo la loro fonte ispiratrice. 

Essa aderisce, attraverso le iscrizioni individuali  o di squadre, gruppi sportivi, pattuglie ciclisti (ove iscritte alla F.C.I.), fanfare (ove iscritte alla FIASP o alla FIDAL), alle federazioni sportive del CONI, ovvero ad altri enti di promozione sportiva aventi analoghi scopi sul territorio nazionale. Le Fiamme Cremisi sviluppano attività di promozione sportiva ed organizzazione di eventi ed in tali vesti è censita dal Ministero delle Finanze – anagrafe tributaria, con Codice Fiscale 91022060932 e Nat.Giur. 12.

 

art. 3 - Durata delle<<Fiamme Cremisi>> 

            La durata è illimitata.

 

art. 4 - Scopi del sodalizio

Le <<fiamme Cremisi>> sono nate  per creare una osmosi tra il mondo militare con quello della società civile e delle Associazioni d’Arma. Una maniera di coniugare mondi apparentemente diversi attraverso il comune denominatore della passione civile e il mantenimento della forma fisica. Un rapporto armonico sviluppato attraverso attività sportive amatoriali praticate nel tempo libero da iscritti tratti dal bacino militare in servizio, da quelli in congedo e dalla società civile, prescindendo dall’esperienza militare, che mutua, attraverso questo mezzo lo spirito bersaglieresco nella società civile. Tale obiettivo si intende perseguirlo attraverso:

a.       la promozione e formazione di squadre, gruppi sportivi, polisportive ed atleti;

b.      l’organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive.

          Per il raggiungimento dello scopo sociale le <<Fiamme Cremisi>> agiscono attraverso singoli iscritti e/o le realtà sportive che aderiscono, ponendo in essere le seguenti attività:

  diffondere la pratica sportiva e le discipline nei campi o palestre;

    dare sviluppo alle scuole di sport che favoriscano l’istruzione dei giovani a sani principi nell’approccio alle discipline sportive;

  promuovere manifestazioni e attività private e pubbliche sia nell’ambito sociale che fuori sede;

  Possedere e/o gestire e/o prendere e dare in locazione campi ed altri beni, ovvero immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.     

Il sodalizio non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle dello Statuto dell’Associazione d’Arma.

           E’ espressamente esclusa ogni attività professionistica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

 

art. 5 - Colori sociali

I colori sociali sono CREMISI – BLU ROYAL .

 

TITOLO II

             SOCI

 art. 6 – Requisiti dei soci

Possono essere soci dell’associazione i  cittadini italiani e stranieri residenti in Italia o all’estero di sentimenti e comportamenti democratici.

          Le modalità d’iscrizione sono precisate attraverso delibere dei Consigli Direttivi dei gruppi, squadre, polisportive, pattuglie, fanfare o quant’altro compongono le <<Fiamme Cremisi>>. Tali modalità e le cariche ricoperte nell’ambito di ciascuna realtà periferica devono essere confermate e aggiornate entro l’ultimo trimestre dell’anno precedente a quella della verifica dei poteri del Presidente della federazione. L’elenco dei soci, legato a tale verifica, è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario Generale. delle Fiamme Cremisi (casa madre )

 

 art. 7 – Adesioni

Possono aderire tutti gli iscritti all’Associazione Nazionale Bersaglieri. Possono altresì aderire Bersaglieri in congedo, simpatizzanti, familiari di costoro e personale civile e militare delle Forze Armate  e civili che,  approvando gli scopi del sodalizio, intendono  sviluppare nei gangli della società i valori positivi dello sport mutuati attraverso uno dei capisaldi del decalogo dei bersaglieri d’Italia: praticare lo sport fino alla frenesia.

 

art. 8 - Responsabilità

Tutti gli aderenti al sodalizio rispondono in prima persona dello stato psicofisico per poter praticare le discipline sportive a cui sono iscritti e sollevano l’associazione da ogni responsabilità civile e/o penale diretta o indiretta. Devono pertanto, all’atto dell’iscrizione, accettare tale clausola firmando per presa visione questo statuto avente valenza di dichiarazione liberatoria in tal senso. Devono comunque, all’atto dell’iscrizione, farsi rilasciare dalle aziende ospedaliere o studi abilitati della medicina dello sport, un certificato di idoneità all’attività sportiva che intendono praticare. Sarà loro premura rinnovare tale certificato prima della scadenza.

 

art. 9 – Ammissione dei soci

L’ammissione dei soci è libera.

          L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è delegata nell’ambito delle realtà periferiche.

                              La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad osservare il presente Statuto.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata dal genitore o da chi ne fa le veci. Le iscrizioni al sodalizio che vengono raccolte entro il 30 ottobre, decorrono dal 1 gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta, al 31 dicembre; quelle dal 31 ottobre, a meno di  controindicazioni legate alla federazione sportiva di appartenenza, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo.  

L’adesione alla Polisportiva (modulo di adesione) è a tempo indeterminato e non può essere per un periodo predeterminato. Il diritto di recesso è automatico se non viene rinnovata l’iscrizione entro il 18 giugno.

L’adesione alla Federazione sportiva comporta per l’associato  maggiorenne il diritto di voto nelle Assemblee, attraverso la formula federativa delle primarie per nominare gli organi esecutivi, a partire dal Presidente delle realtà locali, fino agli Organi Centrali.

 

art10 – Categorie dei soci

Le categorie dei soci sono le seguenti:

   Onorari: coloro che si sono particolarmente distinti nello sport o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo delle <<Fiamme Cremisi>>;

    Storico: coloro che intervenendo nella fase costitutiva danno vita alla Federazione e coloro che  nel tempo viene riconosciuta  un’attività propulsiva dell’immagine del sodalizio ;

   Ordinari: coloro che sono iscritti, ancorché a condizioni agevolate, all’Associazione d’Arma, e alle federazioni sportive del CONI e degli enti di promozione dello sport nelle A.S.D. periferiche che si denominano Fiamme Cremisi, per dar vita alle attività sviluppate nel corso dell’anno  in completa autonomia;

   Simpatizzanti: coloro che aderiscono all’A.S.D., condividendone le ragioni di senso a cui è ispirata, il carattere e lo scopo, pur non praticando  le attività sportive  sviluppate.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti della Federazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita delle <<Fiamme Cremisi>>.

 

art.11 – Doveri dei soci

L’appartenenza alle <<Fiamme Cremisi>>ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dagli Organi Rappresentativi  dell’Associazione Nazionale Bersaglieri. 

 

art.12 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

  Per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre)  mesi prima dello scadere dell’anno successivo della verifica dei poteri all’elezione;

  Per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti   in base ai quali è avvenuta l’ammissione;

  Per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo  dell’Associazione d’Arma per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tal proposito il Consiglio  Direttivo procederà entro il primo trimestre di ogni anno alla revisione della lista dei soci;

  Per il ritardo di pagamento dei contributi per oltre un anno.

 

art.13 – Articolazione delle Fiamme Cremisi

             La Federazione si articola su tre livelli rappresentativi, ciascuno dei quali gode di piena autonomia di indirizzo, programmazione, calendarizzazione degli eventi  e gestione delle risorse umane, materiali ed amministrative verso il basso. I Presidenti delle realtà periferiche denominate Fiamme Cremisi (livello base) a loro volta si riconoscono in un disegno unico che, attraverso i Presidenti delle F.C. pilota delle discipline sportive praticate, che hanno funzione di coordinamento (livello intermedio), fanno capo alla Presidenza della realtà associativa riconosciuta al più alto livello dell’A.N.B.  o dello Stato Maggiore Esercito (livello di vertice): Quella a cui fa capo il presente Statuto.

          Le forme di autonomia citate vanno decretate dal Consiglio Direttivo delle Fiamme Cremisi, che ne stabilirà i termini, sulla base di una specifica richiesta formulata dall’aspirante rappresentante legale riconosciuto da un’apposita assemblea dei soci giuridicamente registrata.

          Nell’ambito di tale livello, il Presidente  dell’A.N.B, assume il ruolo di Presidente Onorario. Questi  per prassi, delega per intero le funzioni rappresentative ed amministrative, e di conseguenza gli oneri legali, ad un Presidente funzionale della Federazione.

F.C. Pilota sono quelle che oltre a coordinare le F.C. periferiche, nell’ambito della propria regione, raccolgono le adesioni di singoli individui sul territorio nazionale che, non avendo alcun riferimento base a cui appoggiarsi, associativo o di reparto in armi, desiderino praticare la loro attività e scendere in campo con i colori delle Fiamme Cremisi

 

art.14 – Organi delle Fiamme Cremisi

Organi delle <<Fiamme Cremisi>> sono:

  L’Assemblea dei soci, a cui sono invitati,con diritto alla parola, quelli dell’A.N.B. o reparto in armi di riferimento;

  Il Consiglio Direttivo;

  Il Presidente Onorario dell’A.N.B., del livello a cui fa riferimento;

  Il Presidente della Federazione, che è una figura espressa dalla Polisportiva;

  Il Segretario Generale della Polisportiva nominato dal Presidente;

  I Presidenti delle F.C. Pilota per ogni Disciplina: uno per ogni Federazione del CONI o altro Ente Nazionale di promozione sportiva con cui si rapporta la Federazione;

  I Presidenti delle F.C. a livello periferico;

  Le Assemblee dei Gruppi Sportivi o Associazioni Sportive Dilettantistiche periferiche;

  I revisori dei conti, che possono coincidere  con le Sezioni A.N.B. di riferimento;

  Comitato di Garanzia (Probiviri)

 

 

 

 

                                                                   TITOLO III

           ASSEMBLEE

 

art.15 – Partecipazione all’Assemblea Generale

Le <<Fiamme Cremisi>> nell’Assemblea dei soci, al livello a cui fa riferimento, ha il suo organo sovrano. Tali assemblee  seguono le modalità di convocazione, le attività deliberative e la dinamica dei processi decisionali stabiliti dallo Statuto dell’Associazione Nazionale Bersaglieri e osservano le norme che regolano gli statuti del CONI. 

art.16 – Convocazione delle Assemblee delle Fiamme Cremisi

Le assemblee ordinarie, e straordinarie se richieste da almeno un terzo dei soci,  sono convocate con preavviso di almeno 15 giorni; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto di cinque giorni.

 

art.17 – Costituzione e deliberazione delle Assemblee

L’Assemblea Generale segue l’iter previsto dallo Statuto A.N.B.

Le assemblee delle Fiamme Cremisi locali sono chiamate ad esprimere in primis la figura dei loro Presidenti periferici, che rappresentano i legali rappresentanti ai fini giuridici ed amministrativi di tali sodalizi. Tali Presidenti sono gli interlocutori ufficiali con l’anello intermedio costituito dai Presidenti delle F.C. Pilota (o polo) per ogni disciplina. Questi ultimi hanno funzioni di coordinamento sull’intero territorio nella disciplina loro deputata.  Essi,  a loro volta, lo sono nei confronti del Presidente Nazionale delle <<Fiamme Cremisi>> e del Presidente Onorario che è il Presidente dell’A.N.B al livello più alto che riconosce il patrocinio sulla Federazione. (all’atto della presentazione del presente statuto è il Presidente della Regione Friuli V.G.).

Là dove esiste un rapporto sinergico e funzionale con un reparto in armi, il Presidente onorario è il Comandante del Reparto e le Fiamme Cremisi si rapporteranno e verranno iscritte nelle federazioni del CONI o enti di promozione sportiva e verranno riconosciute dai mass media  attraverso il presente statuto e, ove nulla osti alla Unità, Grande Unità o Stato Maggiore, con l’acronimo F.C. + “la denominazione dell’Unità nella forma più immediata”. Ad esempio : F.C. “Ariete” – F.C. 11°Bersaglieri – F.C.” Caprera” – F.C. “Sorao” – F.C. “Palestro” – F.C. “ GARIBALDI”, …

Ciascuna delle assemblee deputate ad esprimersi è regolarmente costituita in prima convocazione con almeno metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

Le Assemblee Straordinarie sono validamente costituite sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno metà più uno  dei soci. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a 3  (tre). Le assemblee sono presiedute dai Presidenti o, in loro assenza, dai Vice Presidenti. Questi, a livello federativo è il Presidente più anziano delle F.C. Pilota per disciplina, a livello periferico è una carica abbinata a quella del Presidente e rinnovata trimestralmente in sede di verifica dei poteri. Per le assemblee generali elettive, da persona proposta dal Presidente e designata tra i presenti. I verbali delle assemblee e delle riunioni sono redatti dai segretari delle F.C. locali, ovvero da persona designata dal Presidente e sottoposta al nulla osta dell’assemblea. Le assemblee ordinarie deliberano, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei voti espressi. Le deliberazioni, prese in conformità allo statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

 

art.18 – Forma di votazione delle assemblee

Le assemblee, a qualunque livello intese, votano normalmente per alzata di mano; su decisione dei Presidenti. Per argomenti di particolare importanza e la verifica dei poteri a scrutinio segreto; in tal caso il Presidente può scegliere due scrutatori fra i presenti. Ogni aderente all’Associazione ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

 

art.19 – compiti delle Assemblee

Alle assemblee, che abbiamo visto possono essere quelle dell’A.N.B. di riferimento o F.A. rinforzate dai Consiglieri deputati allo sport, spettano i seguenti compiti, nell’ambito dei livelli rappresentativi di cui sono espressione:

•                     In sede ordinaria:

o        Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni dei Consigli Direttivi;

o        Eleggere i membri dei Consigli Direttivi, i revisori dei conti ove non tratti dall’A.N.B. di riferimento;

o        Fissare, su proposta dei Consigli Direttivi, le quote di ammissione ed i contributi associativi, una volta recepite le direttive della Presidenza dell’Associazione al più alto livello di rappresentatività Regionale, interregionale, ovvero Nazionale che riconosce la Federazione;

o         Deliberare, nell’ambito del proprio livello locale le direttive di indirizzo programmatico, inquadrandole nella strategia più ampia indicata dagli organi centrali dell’Associazione d’Arma o della Forza Armata, in piena autonomia decisionale ed amministrativa;

o        Approvare i regolamenti interni di sostegno alla funzionalità dei sodalizi a qualunque livello espressi;

o        Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto all’approvazione dei Consigli Direttivi, ovvero dei Comitati di Garanzia.

•                In sede straordinaria:

o        Deliberare sugli scioglimenti delle F.C. periferiche;

o        Deliberare proposte di modifica dello Statuto, da portare ai voti dell’Assemblea dell’A.N.B. di riferimento più alto che riconosce la Federazione;

o        Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, ai livelli di competenza deputati alle Sezioni, sottoposto all’approvazione  dai Consigli Direttivi e .

o       

TITOLO IV

            CONSIGLI DIRETTIVI

 

art.20 – Compiti del Consiglio Direttivo Centrale e dei periferici

       Il C.D. della Federazione è responsabile verso l’Assemblea dei soci  della gestione sportiva nella sua globalità; i C.D. delle F.C. periferiche, rispondono alle assemblee de soci delle medesime;

       Eleggono le figure dei Presidenti e dei Vice Presidenti del loro livello di competenza (a meno del Vice Presidente della Federazione che è il più anziano dei Presidenti delle F.C. Pilota);

       Deliberano sulle questioni riguardanti le attività per l’attuazione delle finalità della Federazione, secondo gli indirizzi emersi dalle Assemblee, a partire dal loro livello, assumendo le iniziative del caso;

       Predispongono i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all’Assemblea di riferimento secondo le proposte delle Presidenze;

       Deliberano su ogni atto di carattere finanziario e patrimoniale che eccedono dalla ordinaria amministrazione;

       Danno pareri su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente dei Consigli Direttivi;

       Procedono all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

       Deliberano l’accettazione, a livello centrale, di nuove Fiamme Cremisi a livello periferico, e dei requisiti di ammissione di nuovi soci;

       Deliberano sull’adesione e partecipazione dell’Associazione,  ovvero delle Sezioni Autonome, ad  enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività del sodalizio, designandone i rappresentanti di collegamento da scegliere tra i soci;

       redigono eventuali regolamenti interni a loro livello, in esecuzione del presente Statuto.

       I Consigli Direttivi, a qualunque livello espressi, deliberano a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base ad i numeri di presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

 

art.21 – Composizione dei Consigli Direttivi

Il Consiglio Direttivo, della Federazione della Polisportiva è composto da 8 (otto) membri.

I Consigli Direttivi delle Fiamme Cremisi periferici da 3 (tre) membri: i Presidenti pilota per disciplina nominati dalle rispettive assemblee che procedono al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati per non più di tre mandati, a meno di assenze di candidature. Negli intervalli delle assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento,  di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, i Consigli Direttivi hanno facoltà di procedere, per cooptazione, alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario. I membri dei Consigli, in assenza di candidati, possono scendere fino ad un minimo di 3.

I membri del Consiglio non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive, nell’ambito della medesima disciplina di riferimento. I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso di spese sostenute per situazioni contingenti legati alla promozione dell’immagine del bersaglierismo, ove approvate da apposita delibera. I membri dei Consigli decadranno, qualora non saranno presenti per tre riunioni consecutive, salvo giustificazione approvata dal Consiglio a cui si fa riferimento.

 

art.22 -  Riunioni dei Consigli Direttivi

Il Consiglio Direttivo della Federazione delle Fiamme Cremisi si riunisce almeno una volta l’anno, ove nulla osti alla vigilia e nella sede del Raduno Nazionale Bersaglieri. 

 

I Consigli direttivi delle Fiamme Cremisi periferiche si riuniscono sempre in una unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre, e comunque ogni qual volta i Presidenti lo ritengano necessario, ovvero quando lo richiedono almeno tre componenti del Consiglio.

Alle riunioni partecipano i segretari, a meno che a fare tali funzioni non sia il Presidente a nominare un membro del Consiglio. Le riunioni devono essere convocate almeno quattro giorni prima per iscritto o per telefono.

Le riunioni sono ritenute valide se sono presenti almeno la maggioranza dei suoi componenti e presieduti dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

I Consiglieri ed il Segretario sono tenuti al massimo riserbo sulle decisioni consiliari.

I Consigli, con specifica delibera, hanno facoltà di rendere note le deliberazioni per darne pubblicità. Alle riunioni dovranno sempre essere invitati i membri ritenuti utili, i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.

 

                                                                   TITOLO V

          PRESIDENTI

 

art.23 – Compiti del Presidente

Il Presidente dell’Associazione d’Arma del massimo livello a cui fa riferimento la Federazione (regionale, interregionale,  o nazionale ove venga riconosciuta a tale livello) è il Presidente Onorario delle  <<Fiamme Cremisi>>. Gli oneri di carattere legale ed amministrativo e la rappresentanza a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio è deputata al Presidente della Federazione che, essendo eletto dalla base del sodalizio, è figura espressione specifica degli iscritti, dirigenti ed atleti delle <<fiamme Cremisi>>. In sede di elezione ogni elettore rappresentante del livello base (o suo delegato) conterà per il numero degli iscritti alle F.C. che fanno capo alla sua realtà. All’atto della presentazione del presente atto la federazione è stata riconosciuta dalla regione Friuli Venezia Giulia.

Ai Presidenti delle Fiamme Cremisi periferiche / Pilota spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi, in ordine alla funzionalità delle stesse, in considerazione dei fattori locali in cui si esprimono, in ottemperanza allo spirito del presente Statuto che costituisce documento di indirizzo per ciascun atto. I Presidenti sovrintendono in particolare all’attuazione delle delibere delle assemblee o dei consigli direttivi. I Presidenti, alla stregua del Presidente dell’A.N.B. del livello di riferimento, può delegare, ad uno o più consiglieri , parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

 Ove impedito per qualsivoglia causa il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova   dell’impedimento momentaneo del Presidente. La figura del Vice Presidente della Federazione è il Presidente più anziano tra i Presidenti delle Fiamme Cremisi Pilota  (o polo);

 

art.24 – Elezione dei Presidenti

Il Presidente delle Fiamme Cremisi è eletto nel Congresso delle Fiamme Cremisi dai soci delle Fiamme Cremisi delle sezioni e discipline nate accentrate e   dai rappresentanti legali (il Presidente, o suo delegato) delle F.C. del livello base riuniti entro un mese dal rinnovo della carica del Presidente dell’A.N.B. al massimo livello che riconosce la Federazione.

In sede di elezione ogni elettore conterà per il numero di iscritti alle F.C. che rappresenta. I Presidenti delle Sezioni Periferiche/ Pilota sono eletti dai Consigli Direttivi eletti a loro volta dalle assemblee dei Soci. Le cariche durano un triennio, e comunque fino all’Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di impedimento grave o dimissioni, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

 

 

TITOLO VI

                  COMITATI DI GARANZIA

 

art.25 – Compiti dei Comitati di Garanzia

I Comitati di Garanzia, a qualunque livello espressi, sovrintendono e sorvegliano la gestione e l’andamento delle <<Fiamme Cremisi>> verificandone l’aderenza al presente Statuto. Ad essi è devoluta la soluzione di eventuali controversie tra i soci, o tra costoro ed il sodalizio ed emetterà decisioni inappellabili. I Comitati di Garanzia possono sottoporre al Consiglio proposte per il miglior andamento della gestione. I membri dei Comitati non riceveranno alcuna remunerazione.

 

art.26 – Elezione  dei Comitati di Garanzia

I membri dei Comitati di Garanzia sono tre, a meno di realtà che possono per consistenza oggettivamente non esprimerne tanti. Sono, ove possibile, gli stessi della Sezione Bersaglieri di riferimento delle <<Fiamme Cremisi>>, alias “I probiviri”. Sono nominati dall’Assemblea ordinaria esclusivamente tra i soci fondatori ed onorari. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di impedimento di uno di essi i Comitati potranno, per cooptazione nominarne un altro fino alla convocazione della prima Assemblea.       

 

TITOLO VII

                REVISORI DEI CONTI

 

art.27 – Compiti dei revisori dei conti

Ai revisori dei conti spetta, al loro livello di competenza, (centrale, intermedia e periferica), nelle forme e nei limiti d’uso e di legge il controllo sulla gestione amministrativa delle <<Fiamme Cremisi>>, essendo a tutti gli effetti soggetti amministrativi autonomi.

Essi devono redigere la loro relazione all’Assemblea, relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

I revisori dei conti devono partecipare di diritto alle adunanze delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

 

art.28 – Elezione dei Revisori dei Conti

 I revisori dei conti a livello nazionale si identificano, e sono espressione della medesima Associazione d’Arma al livello più alto che riconosce la Federazione.

A livello di riferimento delle Fiamme Cremisi periferiche  / Pilota vengono nominati dall’Assemblea in numero di tre, durano in carica tre anni, sono rieleggibili  e dovranno essere scelti per la loro competenza.

TITOLO VIII

                                               SEGRETARIO GENERALE

 

art.29 – Segretario Generale delle <<Fiamme Cremisi>>

Il Segretario Generale delle <<Fiamme Cremisi>> è nominato dal Presidente della Federazione delle Fiamme Cremisi. I Segretari delle F.C. periferiche / Pilota (o polo) vengono nominati dai presidenti eletti delle F.C. stesse. I Segretari, ai rispettivi livelli di competenza, coordinano l’armonico sviluppo delle attività nell’ambito delle realtà a cui fanno riferimento. Svolgono i compiti assegnati dal loro Presidente e seguono le direttive impartite dai Consigli Direttivi. Partecipano alle sedute dei Consiglio Direttivi e del comitato di garanzia e le riunioni dell’assemblea a cui fanno riferimento.  Agli stessi è demandato il compito di tesoreria, nonché la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo, preparato dai revisori dei conti, da presentare ai Presidenti.

 

TITOLO IX

                                                FINANZE E PATRIMONIO

art.30 – Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio delle <<Fiamme Cremisi>>è dato dalla sommatoria dei mobili e degli immobili che pervengono a qualsiasi titolo all’Associazione e alle F.C. Tale patrimonio ed i mezzi finanziari costituiscono la fonte per assicurare la funzionalità delle realtà sportive o rappresentative, a qualunque livello espresse. Entrambi le fonti sono patrimonio esclusivo di chi li genera e, a meno di iniziative generate dai Consigli nell’ambito delle loro sfere di competenza, non sono in osmosi in senso trasversale, tra le sezioni, o verticale, nei confronti della Presidenza. Quest’ultima, ove voglia disporre interventi a favore delle F.C. dovrà operarli con trasparenza, in maniera equanime. All’atto della presentazione del presente statuto le Fiamme Cremisi sono in posseggono del contratto d’uso di un’area di circa due ettari che è stata attrezzata ad area ricreativa e sportiva nell’area demaniale in golena della frazione di Rosa di San Vito al Tagliamento. Bene legato all’A.N.B. San Vito al Tagliamento. A tale bene immobile vanno  aggiunti quelli maturati nel tempo per vestire l’area o quant’altro o materiali e attrezzature per  sviluppare le attività sportive.  Al Segretario Generale  delle Fiamme Cremisi dovranno essere rendicontate, prima del Congresso, in un apposito quaderno quelle che fanno capo alla federazione. Ogni realtà periferica dovrà avere cura dei materiali designando un responsabile della gestione. Tale patrimonio, annualmente,  dovrà essere citato  nel rendiconto consuntivo delle A.S.D. a qualunque livello inteso.

 

art.31 – Entrate delle <<Fiamme Cremisi>>

   Le entrate della Polisportiva sono:

•                     quote di iscrizione da versare all’atto dell’ammissione, nella misura fissata dalle Fiamme Cremisi periferiche in relazione ai programmi ed agli oneri relativi stabiliti per ogni esercizio finanziario. Essa va intesa quale prima risorsa finanziaria disponibile nell’ambito delle F.C. per operare nel senso auspicato dal presente Statuto. Un’aliquota minima, ancorché simbolica, verrà fissata dall’Assemblea delle Sezioni Province o regioni dell’A.N.B. a cui fanno capo rispettivamente le F.C. locali e verrà versata a tali organi.

•                Contributi annui ordinari fissati dalle assemblee delle Sezioni su proposta dei rispettivi Consigli direttivi. Essi tengono conto dei costi di gestione relativi ad ogni singola realtà; tali contributi dovranno essere pagati entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello in cui si intende essere iscritto a una federazione sportiva;

•                Eventuali contributi straordinari, deliberati dalle assemblee, in relazione a particolari iniziative che richiedono un ulteriore investimento di risorse;

•                Versamenti volontari degli associati;

•                Contributi del CONI, delle Federazioni Sportive, da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti in genere;

•                Da introiti da manifestazioni sportive e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze  o campagne di sensibilizzazione;

•                Da azioni promozionali o altre iniziative consentite dalle leggi;

 

art.32 – Destinazione del patrimonio sociale

Alla Federazione Sportiva e alle Sezioni è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione stessa, a meno che non siano imposte per legge. Le Fiamme Cremisi hanno l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività citate nel presente Statuto.

 

art.33 – Durata del periodo di contribuzione

                               I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno in corso.

 

art.34 – Diritti dei soci al patrimonio sociale

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi forma ed entità.

Essi devono essere comunque effettuati solo attraverso Conto Corrente Bancario o Postale

In caso di scioglimento delle <<fiamme Cremisi>>, non si può farsi luogo di quanto versato al sodalizio. Tali versamenti aggiuntivi non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

 

          TITOLO X

             NORME FINALI E GENERALI

 

art.35 – Esercizi sociali

L’esercizio sociale inizia il 18 giugno di ogni anno e termina il 17 giugno dell’anno successivo. Il bilancio preventivo e consuntivo segue l’anno solare. I Consigli direttivi vengono convocati entro il 30 settembre per predisporli e sottoporli alle assemblee.

I bilanci devono restare depositati presso le sedi delle F.C. nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione. La tenuta della contabilità è affidata ai Segretari. I bilanci approvati dalle assemblee  vengono presentati alla Presidenza dell’A.N.B. di riferimento della Federazione attraverso il Segretario Generale che provvederà a stilare il bilancio complessivo delle <<Fiamme Cremisi>>, allegando quello patrimoniale.

 

art.36 – Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento delle <<Fiamme Cremisi>> per qualsiasi causa l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, per quanto attiene l’eventuale patrimonio di qualsivoglia natura facente capo alla Federazione.

Per le realtà periferiche denominate Fiamme Cremisi esse, in piena autonomia, possono continuare la loro attività mantenendo il nominativo, ma non il logo che si è dato la Polisportiva, ovvero riconvertirsi in altro soggetto riconoscibile sotto il profilo amministrativo e legale.

Tale riconversione deve essere portata a conoscenza della presidenza nazionale dell’A.N.B. e delle Federazioni del CONI o Enti ai quali la sezione ha aderito.

In entrambe le circostanze tali soggetti dovranno dotarsi di un nuovo Statuto di riferimento. Il presente Statuto decadrebbe automaticamente all’atto dello scioglimento.

Si assume come criterio di massima che, in caso di scioglimento, tutto ciò che ha valenza di patrimonio venga assegnato, sotto forma di donazione, ad un Istituto per la riabilitazione fisica dei soggetti portatori di handicap individuato dal Comitato Direttivo. Le coppe, targhe, foto, articoli e pubblicazioni presso la sede centrale della Federazione.

 

art. 37 -  Clausola compromissoria

 Qualunque controversia dovesse nascere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto, e che possa formare oggetto di compromesso, sarà messa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità. L’arbitro deputato sarà il Presidente dei Probi Viri della realtà  dell’A.N.B. a cui fa riferimento il contenzioso, ovvero a quello dell’A.N.B. al massimo livello che riconosce la Federazione ove il contenzioso nasca tra due sodalizi periferici delle F.C.

 

TITOLO XI

ORGANIGRAMMA SEGNI E RICONOSCIMENTI

  art.38 – Organigramma

              La Federazione della Polisportiva << fiamme Cremisi >> si articola sui seguenti organi che ne definiscono le strategie di indirizzo a livello Nazionale:

  Presidente Onorario, che è il Presidente dell’A.N.B. al più alto livello che riconosce la Federazione;

  Presidente Onorario Sportivo, che è la figura sportiva di maggior prestigio che accetta tale ruolo  (nota: al 18 giugno 2008  è il dr. Pietro mennea)

  Testimonial, tratti tra le personalità sportive di spessore nazionale o internazionale che accettano tale ruolo.(nota: al 18 giugno 2008 sono la Nazionale di Calcio militare 1989 di Vialli, Maldini, Mancini, Francesco Moser, Sandro Mazzinghi,  Maurizio Oliva, Matteo Bisiani, Claudio Sterpin)

  Presidente della Federazione, che deve essere iscritto ad una delle Federazioni del CONI o Nazionali, e a quelle nelle quali è Presidente con  i pieni poteri sotto il profilo legale ed amministrativo e di Coordinamento e controllo;

  Presidenti Pilota  per ogni disciplina sportiva praticata nella federazione, che svolgono un ruolo intermedio di coordinamento e di rappresentatività;

  Presidenti delle Fiamme Cremisi Periferiche, che fanno capo alle Sezioni, Province, Regioni, Enti militari, reparti in armi o quant’altro di cui sono una emanazione, che godono tuttavia di piena autonomia di indirizzo e sviluppo calendari e programmazione  attività. Esse assumono il nome di <<Fiamme Cremisi + il nome del sito a cui fa riferimento>>. Nella eventualità esista uno sponsor indispensabile per l’abbattimento degli elevati oneri richiesti per lo sviluppo di attività specifiche può essere denominata <<Fiamme Cremisi + citazione Sponsor>> ;

  Le fanfare o le pattuglie ciclistiche, ove iscritte alle federazioni sportive a spessore Nazionale, quali realtà dinamiche che possono rientrare in una copertura assicurativa a tutela e garanzia dei soci che in esse si esprimono; 

L’Organigramma della Federazione aggiornato anno per anno è allegato e fa parte integrante del presente Statuto.

 

 

 

 

art.39 – Logo

            La federazione A.S.D.  << Fiamme Cremisi>> si riconosce in un unico look per quanto attiene l’equipaggiamento, definito dal Consiglio Direttivo ogni stagione sportiva per tutti gli sport praticati, e in un unico logo permanente che deve essere adottato da tutti. Esso riproduce un’aquila romana ad ali spalancate stilizzata cremisi, che artiglia una lista bifide bianca svolazzante con al centro l’acronimo A.S.D., ed ai due lati Fiamme – Cremisi, nello stesso color cremisi dell’aquila. Nella versione scudetto o gagliardetto la stessa figura è in oro, l’acronimo è quello dell’A.N.B.. e tra le due ali aperte si stagliano cinque cerchi con i colori olimpici, con l’aggiunta di un sesto cerchio come appendice inferiore ad iscrivere tutti gli anelli in un triangolo con il vertice rivolto verso il basso. Quest’ultimo anello di color cremisi  tronco lungo l’asse verticale individuano due lettere, la F ( con un alinea orizzontale interna appena accennata nella metà di sinistra) e la C (nella metà destra): le iniziali delle <<Fiamme Cremisi>>.

In figura a sinistra  il logo su tuta, a destra lo scudetto e la descrizione.

 

art.40 – Riconoscimenti

            All’atto dell’approvazione del presente statuto la Federazione della Polisportiva <<Fiamme Cremisi>> è riconosciuta dall’A.N.B. della Regione Friuli Venezia Giulia. Il Presidente dell’ANB regione Friuli Venezia Giulia   è il Presidente Onorario della Federazione. Egli ha delegato, come previsto dallo Statuto, il Presidente della Federazione, espressione dei soci atleti, nelle funzioni di legale rappresentante e responsabile sotto il profilo giuridico ed amministrativo. Le prime elezioni che hanno determinato il Presidente della Federazione ed il C.D. sono avvenute il 20 gennaio 2002.  A far data da quell’epoca, verranno aggiornate ogni triennio. Analogamente avverrà per il livello di riconoscimento sia nell’ambito dell’Associazione d’Arma, che di Unità della forza Armata verso la quale l’A.S.D. si rende disponibile a fare da agente presso le federazioni sportive a titolo volontario per mutuare il messaggio forte e chiaro dell’impegno della Forza Armata ad essere presente nei gangli della società civile in questa sfera di interesse.

 

Art.41 – Rinvio  

Per tutto Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari delle federazioni nazionali che fanno capo al CONI, in particolare della FIGC, della F.C.I, della FIDAL, FIJLKAM,FMI, FIP, FPI, FIT, UITS, FITAV, FITARCO, FITri e delle discipline associate FISO,E degli Enti di Promozione CSI e AICS,   e del Comitato Internazionale Olimpico (CIO); esse costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto.

In particolare si evidenziano i seguenti comma (NOTA: variazione allo statuto apportate Assemblea tenutasi presso Palestra La Stazione di Sesto al Reghena il 24.11.05):

1.    l’Associazione si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite  dei propri aderenti; non assumerà lavoratori dipendenti né si avvarrà di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività;

2.    l’Associazione  si impegna  ad accettare provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle citate federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, attinenti le attività sportive;

3.    l’Associazione s’impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti e dei tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai regolamenti delle specifiche federazioni, è nominato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione;

4.    l’elettorato attivo e passivo è un diritto di tutti i soci maggiorenni che hanno diritto a partecipare alle assemblee sociali. Gli è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali nel rispetto tassativo dei requisiti richiesti, di frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo, la sede sociale, i campi di gioco, le palestre e i poligoni e di fare uso delle attrezzature comuni  secondo le norme stabilite dagli appositi regolamenti;

5.    la radiazione di un socio dal sodalizio deve essere deliberata a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Tale provvedimento deve essere ratificato dall’assembela ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si  procederà al contraddittorio e a una disanima degli  addebiti.   Pertanto il provvedimento rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea. L’Associato radiato non può più essere riammesso;

6.    Consiglio Direttivo:il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si assenti per tre riunioni consecutive, decade dalla carica;

7.    Dimissioni:nel caso di dimissioni di un di uno o più consiglieri, essi verranno surrogati da coloro che nell’ultima assemblea avranno riportato almeno la metà dei consensi dell’ultimo Consigliere eletto. Ove non esista il Consiglio proseguirà il suo compito con  tale carenza,  a meno che il numero di consiglieri dimissionari non sia superiore alla metà del C.D. per cui esso va considerato decaduto e si procederà ad una nuova verifica dei poteri attraverso l’immediata convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci. Nel lasso di tempo il Consiglio Direttivo decaduto proseguirà la gestione dell’amministrazione dell’associazione limitatamente agli affari urgenti.

Ultimo aggiornamento (Giovedì 28 Ottobre 2010 17:17)

 

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